L’affido familiare è un intervento “a termine” di aiuto e sostegno ad un bambino o ragazzo che proviene da una famiglia in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi della sua educazione e delle sue necessità materiali ed affettive.
Consiste nell’inserire in nuclei familiari diversi da quello originario, per un tempo variabile, minori in condizioni di rischio o di danno evolutivo.
Tale intervento presuppone la valutazione della recuperabilità della famiglia d’origine e il mantenimento dei rapporti con i genitori, in vista del rientro del minore nella sua famiglia.
L’affido è una preziosa opportunità di crescita per il bambino: inserito in un ambiente familiare stabile, può trovare nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiutano a ricostruire una personalità il più possibile serena ed equilibrata.
L’affido rappresenta un’occasione importante per la famiglia affidataria; accogliere un bambino significa infatti entrare in contatto con una nuova storia, aprirsi a nuovi rapporti, arricchirsi di nuove esperienze.
L’affido di un bambino o di un ragazzo è un intervento che viene disposto:
- Dal Comune di residenza del minore. Il comune predispone il Provvedimento di Affido che diventa esecutivo dopo l’intervento del giudice tutelare c/o il Tribunale Ordinario.
- Dal Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio di Tutela Minori.
Ogni affido è un’esperienza a sé, prevede un progetto individualizzato e definito in base ai bisogni del bambino, alle problematiche d’origine e alle caratteristiche della famiglia affidataria.
Ci sono tuttavia alcuni elementi comuni a tutto gli affidi:
- Temporaneità. L’affido prevede un periodo massimo di due anni (legge 149/01) eventualmente prorogabili dal Tribunale per i Minorenni.
- Rapporti del minore con la famiglia d’origine. La relazione tra minore e famiglia d’origine è fondamentale poiché consente il mantenimento della continuità affettiva e culturale in previsione del suo futuro rientro in famiglia.
- Rientro del minore nella sua famiglia d’origine. Il minore rientra non appena è stata superata la situazione di temporanea difficoltà.
Contributo mensile
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito e determinato dall’entità dell’impegno richiesto e dalle decisioni delle singole Amministrazioni Comunali.
Copertura assicurativa
La famiglia affidataria ha diritto all’assicurazione prevista dalla normativa regionale che copre i danni subiti e provocati a terzi dal minore.
Congedo dal lavoro
La legge per il sostegno della maternità e della paternità (legge 53/2000 e successive modifiche) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, le stesse opportunità, le stesse tutele previste per i genitori naturali. Tali diritti hanno decorrenza dall’inizio dell’affido. Gli affidatari di un minore diversamente abile godono dei diritti dell’art. 33 della legge 104 del 05/02/1995.
Assistenza sanitaria
Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario. La famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico in accordo con il Servizio sociale e i genitori naturali.
Qualora l’affido avvenga nella zona di una diversa ASL, al bambino verrà rilasciato un nuovo tesserino sanitario, presentando la documentazione attestante l’affido.
Decisioni urgenti di carattere sanitario
Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità ed urgenza, per salvaguardare la salute del bambino a loro affidato; successivamente, per proseguire le cure o per ulteriori indagini da effettuare, i Servizi Sociali chiederanno l’autorizzazione a chi esercita la potestà genitoriale.
Scuola
Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l‘andamento scolastico del bambino/a, sono tenuti a partecipare alle attività che la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all‘elezione degli organi collegiali (art. 19, 2° comma del DPR n°416/74).
Decisioni importanti quali, ad esempio, il cambiamento di scuola o la scelta degli studi superiori andranno concordate con i genitori naturali tramite il Servizio sociale che segue il bambino.
Documentazione per potersi recare all’estero con il bambino
La richiesta per ottenere il documento valido per l’espatrio deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore del minore (legge 1185/67 art.3). Nel caso in cui manchi il consenso dei genitori serve l’autorizzazione del Giudice tutelare presso la locale Pretura.
La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all‘estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con qualche mese di anticipo.
Il Servizio Affidi collabora con:
- I Servizi Sociali dei Comuni del Distretto di Crema e con il Servizio Tutela Minori Integrato;
- Le Associazioni di Famiglie Affidatarie, sulla base di protocolli d’intesa e progetti specifici formulati e realizzati congiuntamente.
- Enti ed istituzioni legate al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza;
- Il coordinamento nazionale dei Servizi Affidi.
Tutte le persone (coppie o singole, con o senza figli), non ci sono vincoli d’età, livello d’istruzione o reddito.
La famiglia affidataria deve possedere alcuni requisiti importanti e necessari:
- Uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere una persona diversa da sé.
- La capacità affettiva e la volontà di accompagnare un bambino o ragazzo per un periodo della sua vita, senza cambiarlo ma aiutandolo a sviluppare risorse e potenzialità.
- La consapevolezza dell’importanza della famiglia d’origine.
- La disponibilità a collaborare con tutti gli attori e Servizi coinvolti nel progetto di affido.
Gli operatori del Servizio Affidi sostengono e seguono le famiglie affidatarie dalla fase di abbinamento fino alla conclusione dell’affido, attraverso: colloqui individuali di sostegno e verifica dell’andamento dell’affido, partecipazione al gruppo di sostegno delle famiglie affidatarie come occasione di scambio e riflessione sull’esperienza dell’affido.
Le persone (coppie o singoli) interessate ad approfondire questo tema, si possono rivolgere al Servizio Affidi della Comunità Sociale Cremasca, gli operatori forniranno tutti i chiarimenti e le informazioni utili per risolvere eventuali dubbi e quesiti.
A coloro che desidereranno successivamente intraprendere questa esperienza verrà proposto un breve percorso formativo per approfondire e consolidare la scelta fatta. E’ necessario un percorso di conoscenza reciproca tra la famiglia che offre la sua disponibilità e gli operatori del Servizio Affidi. Gli incontri hanno lo scopo di conoscere la composizione del nucleo familiare, del contesto socio ambientale in cui è inserito, di approfondire aspetti personali e relazioni familiari, attraverso la ricostruzione della storia di ciascuno e della coppia. Nei colloqui verrà data specifica attenzione alle caratteristiche e aspettative della famiglia affidataria, indispensabili per individuare corrispondenze con i bisogni dei minori.
L’abbinamento tra il bambino e la famiglia affidataria è curato dall’equipe del Servizio affidi e dai Servizi sociali o Tutela Minori.
Nella fase di abbinamento viene prestata particolare attenzione sia alle caratteristiche e alla disponibilità della famiglia affidataria che alle esigenze del bambino/a. o ragazzo/a.
I potenziali genitori affidatari vengono invitati ad un colloquio per l’esposizione della situazione proposta; qualora siano disponibili all’accoglienza, si potranno prevedere momenti di incontro con il bambino e la sua famiglia di origine con modalità e tempi da definire caso per caso.
L’affido verrà poi formalizzato con un atto amministrativo – il Provvedimento di Affido – ratificato dal Giudice Tutelare o, in caso di affido giudiziale, con un decreto del Tribunale per i Minorenni.
Nel provvedimento di Affido vengono riportati gli elementi più significativi del Progetto di Affido, che prevede indicativamente:
- dati anagrafici, sintetica storia del bambino, presenza di eventuali decreti del Tribunale per i Minorenni
- motivi che hanno condotto all’affido
- la previsione della durata dell’affido
- il tipo e la frequenza dei rapporti tra il bambino e la famiglia di origine
- il tipo di collaborazione tra famiglia affidataria e di origine
- i momenti di verifica del progetto
- le condizioni che consentono il rientro del bambino nella famiglia di origine
L’affido familiare è previsto e regolamentato dalla Legge 184/83, aggiornato dalla L. 149/01.
La Legge della Regione Lombardia 1/86 cita tra gli obiettivi generali l’affidamento familiare quale tutela a favore dei soggetti la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea e disciplina esplicitamente questo intervento (artt. 81 e 82).
Anche la Legge 285/97 cita l’affidamento familiare quale azione di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà, nonché misura alternativa al ricovero dei bambini in istituti educativo assistenziali (art. 4).
Per informazioni: Paola Arcelloni
Tel. 0373/398400 (centralino)
Tel. 0373/398419 – 398420 (diretto)
fax 0373/398434
email affidi@comunitasocialecremasca.it
Orari:
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00
il venerdì dalle 9,00 alle 13,00